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Depositi fiscali

La normativa in materia di depositi fiscali ha subito recentemente un aggiornamento con il DL 193/2016 il quale stabilisce all’art. 4 comma 7 quanto segue. 

 

All’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 4:
  1) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) le cessioni  di  beni  eseguite  mediante  introduzione  in  un deposito I.V.A.»;
  2) la lettera d) e’ abrogata;
  b) il comma 6 e’ sostituito con il seguente: «6. L’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della  loro utilizzazione o in esecuzione di atti  di  commercializzazione  nello Stato puo’ essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta  agli effetti dell’I.V.A. e comporta il  pagamento  dell’imposta;  la  base imponibile  e’  costituita  dal  corrispettivo  o valore relativo all’operazione non  assoggettata  all’imposta  per  effetto dell’introduzione ovvero,  qualora  successivamente  i  beni  abbiano formato oggetto di una o piu’ cessioni, dal  corrispettivo  o  valore
relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se  non gia’ compreso, dell’importo relativo alle  eventuali  prestazioni  di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante  la giacenza fino al momento dell’estrazione.  (( Per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l’imposta e’ dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a norma dell’articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalita’ e nei casi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all’adozione del decreto, l’imposta e’ dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed e’ versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che e’ solidalmente responsabile dell’imposta stessa. ))  Il  versamento  e’ eseguito ai sensi dell’articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, esclusa la compensazione  ivi  prevista,  entro  il  termine  di  cui all’articolo 18 del medesimo decreto, (( riferito al mese successivo )) alla data di estrazione. Il soggetto  che  procede  all’estrazione annota nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, (( secondo comma, )) del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. E’ effettuata senza pagamento dell’imposta l’estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facolta’ di cui alla lettera c) del primo comma e  al  secondo  comma dell’articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  di  cui  (( all’articolo 1, comma 1 )), lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia  delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.  Per  il  mancato versamento dell’imposta dovuta ai sensi dei  precedenti  periodi,  si applica la sanzione di cui  all’articolo  13,  (( comma 1 )),  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  al  cui  pagamento  e’ tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l’estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell’imposta da un soggetto che  abbia  presentato  la  dichiarazione  di  cui  (( all’articolo 1, comma 1, )) lettera c), del predetto decreto  n.  746 del 1983 in mancanza dei presupposti  richiesti  dalla  legge,  trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell’imposta  e  di  tale  sanzione  e’ tenuto esclusivamente il soggetto che procede all’estrazione.  Per  i beni introdotti in  un  deposito  I.V.A.  in  forza  di  un  acquisto intracomunitario, il  soggetto  che  procede  all’estrazione  assolve l’imposta provvedendo alla integrazione della relativa  fattura,  con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla annotazione  della  variazione  in  aumento  nel  registro di cui all’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall’estrazione e con  riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi’, essere annotata nel registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto  entro  il  mese successivo a quello dell’estrazione. (( Fino all’integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all’estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalita’ di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate.»; c) al comma 8 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA e’ valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell’esclusione dall’abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1.». ))
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 (( si applicano )) a decorrere dal 1° aprile 2017.
  (( 8-bis. All’articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2019». ))